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Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 7 pagine

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Allegato 33 (Art. 100 cpv. 4)

Verbale di collaudo

N. 1 lett. g

1. Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della

Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:

g. conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale d’esame della misurazione del rumore.