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Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 7 pagine

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7Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.

8È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.

9Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.

Art. 84 cpv. 1 primo periodo

1Il permesso di condurre dev’essere compilato secondo i modelli riprodotti nell’allegato 5.

Art. 86 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

L’autorità competente può negare il consenso unicamente in presenza di motivi validi.

Art. 107a cpv. 1

1Gli articoli 108 capoversi 1 e 2, 110–120, 121 capoversi 1 e 2, 122–125, 126 capoversi 1–3 e 5–7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 15.

Art. 109 cpv. 3 (nuovo)

3La misurazione del rumore d’esercizio non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite stabilito al capoverso 1, l’autorità competente può disporre la misurazione del rumore d’esercizio secondo l’allegato 10.

Art. 134a cpv. 1

1In deroga alle disposizioni dell’articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione è ammesso trasportare l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134.

Art. 166 cpv. 25 (nuovo)

25Entro il TT. MMMM 2009 i Cantoni designano gli specchi d’acqua (art. 54 cpv.

2) e i corridoi di lancio (art. 54 cpv. 3) sul loro territorio sui quali è autorizzata la circolazione con moto d’acqua.