Verbale
Consultazione 2008/58: Revisione dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut), dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) e dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre · 5 pagine
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H481-0514
Punto 1 all'ordine del giorno:
Werner Jeger, che presiede la seduta, dà il benvenuto ai presenti e illustra brevemente i motivi che hanno portato alla presidente revisione, quindi illustra il programma della giornata.
Punti 2 e 3 all'ordine del giorno:
A. Carta di qualificazione del conducente
Werner Jeger (USTRA) spiega che l'attuale regolamentazione prevede un'iscrizione temporanea del certificato di capacità (codice 95) nella licenza di condurre in formato carta di credito (LCC). In alternativa all'iscrizione nella LCC il progetto di revisione prevede l'emissione di una carta separata con i relativi dati, in quanto è emerso che non sempre la LCC presenta spazio sufficiente per questa iscrizione. Detta soluzione si rifà a quella adottata dall'Ue e comporta modifiche agli articoli 9 OAut, 24c lett. e OAC e 5a dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.
Urs Strebel (UTP) chiede informazioni sulla configurazione concreta della carta supplementare, quindi domanda se l’emissione è prevista solo per i casi in cui la LCC non presenti spazio sufficiente per l’iscrizione.
Secondo Werner Jeger (USTRA) la carta separata per il momento è prevista per tutti i casi. La carta supplementare, come la licenza di condurre, viene emessa nel formato carta di credito. L'iscrizione del codice 95 nella LCC è prevista non appena sarà quest’ultima verrà rielaborata in modo adeguato allo scopo.
B. Disposizioni transitorie
Werner Jeger (USTRA) illustra i motivi delle modifiche proposte per chi è già titolare di una licenza delle categorie C/C1/D/D1. Attualmente la OAut prevede che, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti, il certificato di capacità sia prescritto anche per coloro che sottostanno al diritto previgente e sia comunque rilasciato su richiesta senza l'obbligo di superare un esame. Nel frattempo è emerso che alcuni Paesi dell'Ue richiedono il certificato di capacità per chi è già titolare di queste categorie solo a partire da settembre 2013 (D/D1) risp. settembre 2014 (C/C1). Il relativo controllo viene effettuato sulla base della data iscritta nella licenza di condurre. Nel progetto di revisione la Svizzera opta per questa soluzione con l'intenzione di mantenere il più possibile la normativa attuale. Tale approccio comporta modifiche agli articoli 27, 27a (nuovo) OAut. Il diritto transitorio effettivamente previsto per i titolari delle categorie di licenza C, C1, D e D1 viene illustrato in dettaglio.
Christian Stäger (ASTAG) ricorda che, secondo le informazioni finora rilasciate dall'ASTAG, non è necessaria né occorre comprovare la frequentazione di alcuna formazione periodica fino a settembre 2014. Adesso, tuttavia, tale termine viene anticipato di un anno per i titolari delle categorie D/D1, pertanto tali scadenze non decorrerebbero in modo sincronizzato per i titolari di entrambe le categorie.
Secondo Werner Jeger (USTRA) non è possibile evitare una decorrenza asincrona per chi è in possesso di più certificati di capacità conseguiti in tempi diversi. Pertanto non si tratta di un problema prettamente legato al diritto transitorio. Tuttavia quando viene comprovata per la prima volta la formazione periodica, i termini decorrono in modo sincronizzato. Il certificato di formazione periodica dunque non solo prolunga di cinque anni il certificato di capacità 'in scadenza', ma anche quello di ciascuna altra categoria che ne contempli uno, come del resto si evince dal testo dell’articolo 9 capoverso 2 OAut attualmente in vigore.
Chi è già titolare di una licenza di condurre della categoria D/D1 adesso è tenuto a comprovare per la prima volta di aver assolto la formazione periodica al più tardi a settembre 2013 e non più a settembre 2014. Si tratta di una disposizione che recepisce il diritto transitorio semplificato dell’Ue; di conseguenza è vero che l’ottenimento obbligatorio dei certificati di capacità viene anticipato di alcuni anni, tuttavia non per entrambi i certificati nello stesso momento. Poiché il certificato di capacità per la categoria D/D1 nella Ue è obbligatorio a partire da settembre 2013, anche in questo caso occorre allinearsi alla normativa Ue affinché gli autisti che viaggiano nei Paesi della Ue non abbiano alcun problema.