Verbale

Consultazione 2008/58: Revisione dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut), dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) e dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre · 5 pagine

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H481-0514

Urs Strebel (UTP) ricorda che questa soluzione è stata ritenuta, in generale, ragionevole sebbene il nuovo termine per alcuni interessati potrebbe rivelarsi un po’ ristretto e dare luogo a confusione, visto che, finora, si è parlato in generale del 2014. Giudica inoltre positivamente anche la sincronizzazione una volta certificata la prima formazione periodica.

Werner Jeger (USTRA) ritorna sulla riduzione del termine e sottolinea che la soluzione proposta serve innanzitutto a evitare eventuali problemi durante i viaggi all’estero. Per la formazione periodica sono a disposizione 6 anni e mezzo in totale (calcolando dal 1° gennaio 2007). I presenti approvano la regolamentazione transitoria nella forma illustrata.

C. Modalità d’esame

Werner Jeger (USTRA) spiega che adesso, grazie alla modifica, viene introdotta la possibilità di un « esame combinato » che abbina la parte teorica, di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b OAut, alla parte generale dell’esame pratico. Di conseguenza viene modificato l’articolo 11 (nuovo capoverso 3) e introdotto un nuovo articolo (14bis OAut).

Peter Kupferschmied (ASMC) chiede come mai all’articolo 11 capoverso 3 OAut la licenza per allievo conducente sia già sufficiente per l’ammissione all’esame combinato.

Irene Burch (USTRA) spiega che, dal punto di vista dell’USTRA, non è chiaro perché il superamento dell’esame pratico debba essere un requisito per assolvere la parte teorica.

Werner Jeger (USTRA) chiede al signor Kupferschmied se nell’attuale proposta intravede dei problemi di sicurezza.

Peter Kupferschmied (ASMC) non vede in prima battuta dei problemi di sicurezza, tuttavia non riesce a immaginare qualcuno che assolva prima tutte le altre parti della formazione e solo alla fine l’esame pratico di conducente.

Irene Burch (USTRA) aggiunge che si intende lasciare una soluzione il più possibile aperta.

Secondo Werner Jeger (USTRA) dalla pratica risulterà chiaro se sussiste l’esigenza che l’ammissione all’esame combinato debba essere possibile solo dopo il superamento dell’esame di conducente. In ogni caso non è riscontrabile alcun pericolo per la sicurezza.

Christian Stäger (ASTAG) desidera sapere quando viene registrato il codice 95 nei casi in cui l’esame di conducente non viene ancora superato o viene superato in un secondo momento.

Ernst R. Anderwert (asa) spiega che il certificato di capacità non può essere registrato finché non vi è alcuna licenza di condurre. Non appena si fa richiesta della licenza, è possibile iscrivere il codice 95 e precisamente con la validità originaria quinquennale. Il termine quinquennale per il certificato di capacità inizia pertanto a decorrere a partire dal suo ottenimento. Ne consegue che non è rilevante quando l’esame di conducente sia stato superato e neppure quando il codice 95 sia stato effettivamente registrato.

D. Corse interne durante la formazione professionale

Werner Jeger (USTRA) illustra i retroscena della nuova regolamentazione. Secondo l’attuale normativa, detti trasporti possono essere effettuati al massimo nell’arco di un anno. Un termine così breve può far sì che gli apprendisti conducenti, a dipendenza dell’età, non siano più autorizzati a eseguire queste corse a partire da una certa data. Per questa ragione il progetto di modifica prevede di applicare le deroghe all’intero periodo di formazione.

Peter Kupferschmied (ASMC) interpreta la formulazione ora proposta come se l’eccezione valesse solo per chi sta assolvengo un tirocino da conducente di autocarri. A suo parere invece essa dovrebbe essere applicata anche durante una formazione assolta parallelamente all’attività lavorativa.

Werner Jeger (USTRA) chiarisce che la proposta di modifica presentata oggi intende ampliare solo i termini temporali della deroga. Per contro non c’era l’intenzione di limitare la cerchia di persone a cui applicare l’eccezione. Pertanto l’eccezione continua a valere anche per coloro che stanno