Verbale
Consultazione 2008/58: Revisione dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut), dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) e dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre · 5 pagine
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H481-0514
frequentanto una formazione perallelamente all’attività lavorativa. Per chiarire tale concetto, l’aspetto linguistico del testo della revisionene verrà ancora rielaborato e precisato.
Christian Stäger (ASTAG) giunge alla conclusione che sarebbe comunque opportuno mantenere l’attuale termine di un anno per tutte le altre formazioni non riconosciute a livello federale. Egli propone pertanto di introdurre una distinzione in tal senso nella disposizione vigente ossia: si mantiene l’attuale regolamentazione senza alterarne la forma precisando che questa eccezione viene applicata all’intero periodo di formazione per le persone che stanno assolvendo un tirocinio professionale riconosciuto a livello federale.
Werner Jeger (USTRA) chiede se quindi l’eccezione è da intendersi come valida in generale per un anno e, nel caso di un apprendistato, per l’intera durata del contratto di tirocinio.
Christian Stäger (ASTAG) conferma e motiva la sua affermazione dicendo che la distinzione eviterebbe eventuali abusi.
Urs Strebel (UTP) ricorda che la disposizione è importante per le aziende del trasporto pubblico dal momento che il termine di un anno non dovrebbe presentare in generale alcun problema.
Peter Kupferschmied (ASMC) chiede informazioni sugli standard qualitativi applicati alla formazione non riconosciuta a livello federale al fine di evitare qualsiasi abuso.
Werner Jeger (USTRA) rimanda all’articolo 4 capoverso 2 OAut che in questo caso incarica il Cantone di stanza a rilasciare un’approvazione.
Peter Kupferschmied (ASMC) domanda che tipo di garanzia vi sia in tal senso per le formazioni accessorie.
Secondo Ernst R. Anderwert (asa) non sono ancora stati formulati esaustivamente i requisiti che deve soddisfare la formazione accessoria.
In base agli interventi, Werner Jeger (USTRA) giunge alla conclusione che la presente proposta di revisione deve essere adattata. Ciò detto, il termine di un anno, previsto dall’OAut in vigore, deve essere in linea di massima mantenuto e la prevista estensione all’intero periodo di formazione, sotto forma di un completamento, deve essere contemplata solo per la formazione professionale riconosciuta a livello federale.
Questa interpretazione non viene contestata.
Punti 4 e 5 all’ordine del giorno:
Sven Britschgi (asa) illustra in dettaglio le singole fasi del processo concernenti il rilascio di una carta di qualificazione del conducente, l’applicazione del diritto transitorio e le modalità d’esame.
Christian Stäger (ASTAG) chiede informazioni sulle scadenze concernenti la carta supplementare per la categoria D.
Secondo Sven Britschgi (asa) la produzione delle carte supplementari dovrebbe prendere avvio nel secondo trimestre del 2009.
Ernst R. Anderwert (asa) richiama l’attenzione sul fatto che non viene tenuto alcun file sui certificati nazionali, pertanto questi dati non vengono utilizzati. Inoltre i certificati nazionali devono essere esplicitamente richiesti in quanto sono necessari solo per i viaggi all’estero.
Werner Jeger (USTRA) aggiunge che i certificati nazionali sono solo un supporto per i conducenti in grado di comprovare presso un organo di controllo straniero che il conducente è autorizzato a guidare secondo il diritto svizzero e d’intesa con l’Ue. Dal momento che l’Ue fissa per la categoria D un altro giorno di riferimento rispetto alla Svizzera, le persone con un’iscrizione nella licenza di condurre dopo settembre 2008 non sono considerate per il diritto comunitario soggette al diritto previgente, pertanto dovrebbero essere in grado di esibire un certificato di capacità. Pertanto, in questo caso, il certificato nazionale è necessario all’estero affinché il conducente sia in grado di attestare la normativa differente per la Svizzera. Chi, dal 1° settembre 2008, supera l’esame di conducente della categoria D/D1, dovrebbe quindi ricevere automaticamente dagli uffici della circolazione stradale il certificato, fino al momento in cui non vengano emesse le carte