Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/6: Revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 2 pagine
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Riferimento: 2008-03-18/468
Art. 1 cpv. 2 lett. n
L’aria è composta principalmente da due gas, l’azoto (78 vol. %) e l’ossigeno (21 vol. %), ai quali si aggiungono l’argon (0,9 vol. %) e l’anidride carbonica (0,04 vol. %).
In molti rami, soprattutto nel settore dell’immagazzinaggio, si utilizza sempre più spesso la tecnologia della riduzione di ossigeno a scopo di prevenzione degli incendi. A seconda dei materiali immagazzinati, si riduce l’ossigeno da 21 vol. % a 13 - 17 vol. % per impedire lo scoppio di un incendio.
Il lavoro in atmosfera sotto-ossigenata non è tuttavia privo di rischi e può provocare danni alla salute. La “Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro” prescrive che "il tenore di ossigeno nell'aria deve essere, normalmente, attorno al 19-21% in volume e non deve scendere al di sotto del 18 %."
In considerazione del potenziale pericolo esistente, le aziende che praticano una simile riduzione di ossigeno devono essere assoggettate all’obbligo di approvazione dei piani, in modo da garantire che siano sottoposte all’esame della Suva già nella fase di progettazione.
Art. 1 cpv. 2 lett. o
Attrezzature di lavoro quali catene di imballaggio e di riempimento, sistemi di trasporto combinati o magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito, sono sistemi e impianti complessi che richiedono conoscenze specifiche sui processi di produzione, sugli impianti di comando o di regolazione, ecc. Sono inoltre necessarie conoscenze tecniche sui singoli elementi e sulle condizioni necessarie al loro mantenimento. Nel caso delle aziende industriali, la Suva esamina le attrezzature di lavoro nell’ambito di procedure di approvazione dei piani. Tuttavia, oggigiorno queste attrezzature non sono più utilizzate soltanto nelle aziende industriali, ma possono essere impiegate anche da imprese che rientrano nella categoria delle aziende non industriali. È pertanto necessario poter adottare le dovute misure, fin dalla fase di progettazione, anche per le aziende non industriali.
Art. 10 cpv. 1 (e art. 20 cpv. 3 OPI)
L’adeguamento dell’articolo 10 capoverso 1 – e quello, identico, dell’articolo 20 capoverso 3 OPI – riguarda unicamente la versione italiana e quella francese. Esso serve a conformare l’italiano e il francese al testo originale tedesco.
2/2 Revision ArGV 1 - ArGV 4 / 06/07 (520/2007/00628)