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Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 6 pagine

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Legge federale Progetto preliminare

sulla protezione delle acque (Rinaturazione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 2 lett. d

2 Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze:

d. nei corsi d’acqua in cui la libera migrazione dei pesci avviene in modo naturale, deve essere assicurata la profondità d’acqua necessaria a tale migrazione;

Art. 32 lett. a, bbis (nuova) ed e (nuova)

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

a. su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo da un corso d’acqua che si trovi a un’altitudine superiore a 1500 m e abbia una portata Q347 inferiore a 50 l/s;

bbis. su un tratto di 1000 m al massimo a valle del punto di prelievo da segmenti di corsi d'acqua con potenziale ecologico ridotto, a condizione che le funzioni naturali del corso d'acqua non vengano pregiudicate in modo rilevante;

e. se le necessarie funzioni di ecologia delle acque possono essere assicurate con un deflusso residuale inferiore.

1FF 2008 ...

2FF 2008 ...

3 RS 814.20

2008–......