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Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 6 pagine
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Legge federale Progetto preliminare
sulla protezione delle acque (Rinaturazione)
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 2 lett. d
2 Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze:
d. nei corsi d’acqua in cui la libera migrazione dei pesci avviene in modo naturale, deve essere assicurata la profondità d’acqua necessaria a tale migrazione;
Art. 32 lett. a, bbis (nuova) ed e (nuova)
I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:
a. su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo da un corso d’acqua che si trovi a un’altitudine superiore a 1500 m e abbia una portata Q347 inferiore a 50 l/s;
bbis. su un tratto di 1000 m al massimo a valle del punto di prelievo da segmenti di corsi d'acqua con potenziale ecologico ridotto, a condizione che le funzioni naturali del corso d'acqua non vengano pregiudicate in modo rilevante;
e. se le necessarie funzioni di ecologia delle acque possono essere assicurate con un deflusso residuale inferiore.
1FF 2008 ...
2FF 2008 ...
3 RS 814.20
2008–......