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Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 6 pagine
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Art. 83b (nuovo) Risanamento del bilancio del materiale detritico
1 Se un corso d'acqua è pregiudicato in modo rilevante da un bilancio squilibrato del materiale detritico, il proprietario dell’impianto è tenuto, su ordine dell'autorità, a risanarlo conformemente alle disposizioni dell’articolo 43a.
2 Nel piano di risanamento delle acque i Cantoni stabiliscono i termini per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento tenuto conto dell’urgenza di ogni singolo caso e provvedono affinché i risanamenti siano realizzati al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3 Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto relativo alla pianificazione e ai provvedimenti attuati e indicano il modo in cui termineranno i risanamenti necessari al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
II
Modifica del diritto vigente
Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d'acqua
Art. 7
Abrogato
Art. 8 Forma dei contributi
1 La Confederazione accorda ai Cantoni le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.
2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente
2. Legge del 26 giugno 19985 sull'energia
Art. 15abis (nuovo) Contributi per impianti idroelettrici
1 D'intesa con l'Ufficio federale dell’ambiente e previa consultazione del Cantone interessato, la società nazionale di rete concede contributi ai proprietari di impianti idroelettrici che hanno preso provvedimenti conformemente agli articoli 83a o 83b
4 RS 721.100
5 RS 730.0; RU 2007 3425