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Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 6 pagine

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Art. 83b (nuovo) Risanamento del bilancio del materiale detritico

1 Se un corso d'acqua è pregiudicato in modo rilevante da un bilancio squilibrato del materiale detritico, il proprietario dell’impianto è tenuto, su ordine dell'autorità, a risanarlo conformemente alle disposizioni dell’articolo 43a.

2 Nel piano di risanamento delle acque i Cantoni stabiliscono i termini per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento tenuto conto dell’urgenza di ogni singolo caso e provvedono affinché i risanamenti siano realizzati al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3 Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto relativo alla pianificazione e ai provvedimenti attuati e indicano il modo in cui termineranno i risanamenti necessari al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

II

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 7

Abrogato

Art. 8 Forma dei contributi

1 La Confederazione accorda ai Cantoni le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente

2. Legge del 26 giugno 19985 sull'energia

Art. 15abis (nuovo) Contributi per impianti idroelettrici

1 D'intesa con l'Ufficio federale dell’ambiente e previa consultazione del Cantone interessato, la società nazionale di rete concede contributi ai proprietari di impianti idroelettrici che hanno preso provvedimenti conformemente agli articoli 83a o 83b

4 RS 721.100

5 RS 730.0; RU 2007 3425