Progetto
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Art. 62b (nuovo) Rivitalizzazione delle acque
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la pianificazione e la realizzazione di provvedimenti di rivitalizzazione delle acque.
2 Per progetti di rivitalizzazione delle acque particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate ai Cantoni nel singolo caso.
3 Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza dei provvedimenti di ripristino delle funzioni naturali delle acque e della loro efficacia.
Art. 68 Rubrica e cpv. 4 (nuovo)
Espropriazione e ricomposizioni particellari
4 Se necessario per l'esecuzione della presente legge, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari nell'ambito di una procedura cantonale di ricomposizione particellare. Possono delegare questo diritto a terzi.
Art. 80 cpv. 3 (nuovo)
3 Nel caso di piccole centrali idriche o di altri impianti soggetti alla protezione dei monumenti o con valore corrispondente situati su corsi d'acqua in regioni inventariate di cui al capoverso 2, l'autorità ordina provvedimenti di risanamento supplementari ponderando gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.
Sezione 2bis: Flusso discontinuo e bilancio del materiale detritico
Art. 83a (nuovo) Risanamento del flusso discontinuo
1 Se un corso d'acqua è pregiudicato in modo rilevante dal flusso discontinuo, il proprietario della centrale idroelettrica è tenuto, su ordine dell'autorità, a risanarlo con provvedimenti edilizi conformemente alle disposizioni dell’articolo 39a.
2 Su richiesta del proprietario l'autorità può autorizzare provvedimenti d'esercizio al posto di provvedimenti edilizi se il proprietario dimostra che l'effetto per quanto concerne la protezione delle acque è equivalente.
3Nel piano di risanamento delle acque i Cantoni stabiliscono i termini per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento tenuto conto dell’urgenza di ogni singolo caso e provvedono affinché i risanamenti siano realizzati al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4 Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto relativo alla pianificazione e ai provvedimenti attuati e indicano il modo in cui termineranno i risanamenti necessari al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.