Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 7 pagine
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1 Osservazioni generali
La procedura di consultazione concernente l’avamprogetto dell’agosto 2008 di modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento in materia di limitazione dei crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento è durata dal 7 ottobre al 31 dicembre 2008. Sono stati invitati a presentare il loro parere il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le facoltà di diritto e 32 organizzazioni interessate.
Hanno preso posizione 24 Cantoni, 5 partiti e 18 organizzazioni. Inoltre anche un partecipante non ufficiale ha inoltrato il suo parere.
Hanno rinunciato espressamente a prendere posizione il Tribunale federale, l’Unione delle città svizzere, lo Swiss National Bureau of Insurance e la Camera Fiduciaria.
2 Elenco dei pareri pervenuti
Si veda allegato.
3 Pareri
3.1 Pareri positivi
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente la proposta di limitare i crediti privilegiati dei lavoratori a un importo massimo (AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH; PCS, PEV, PLR, PS, UDC; GDS, KBK, KSZ, SIC, SchKG-Vereinigung, USS, SVC, SwissBanking, TS, Uni LA, vsi). Detti partecipanti condividono sostanzialmente le considerazioni contenute nel rapporto del 22 agosto 2008 della Commissione degli affari giuridici. Diversi consultati considerano problematico il disciplinamento vigente (AI, GL, LU, SZ, UR, VS; PLR; SVC, vsi) poiché il credito salariale privilegiato secondo il diritto vigente supera considerevolmente il fabbisogno necessario al sostentamento (AI, GL, SO, SZ, UR) svantaggiando in tal modo gli altri creditori (AI, GL, JU, GL, NW, SO, UR, VD, VS, ZH; PEV, PLR, UDC; SVC, Uni LA, vsi). Anche il riferimento dinamico all’importo massimo fissato nell’OAINF, proposto dalla Commissione degli affari giuridici, viene accolto perlopiù favorevolmente (AI, BE, BS, GE, JU, SG, SH, SZ, UR, ZH; PCS, PLR, UDC; SIC, SchKG-Vereinigung).
3.2 Proposte aggiuntive
Nell’ambito dei pareri espressi alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato delle proposte aggiuntive che vanno oltre a quanto previsto dalla Commissione degli affari giuridici nel suo avamprogetto. Per una migliore certezza del diritto si chiede dunque che la giurisprudenza costante del Tribunale federale, secondo la quale il privilegio viene concesso soltanto ai crediti salariali di dipendenti che sono effettivamente subordinati al datore di lavoro in fallimento, venga sancita espressamente nella legge (AI, BL, BS, SH; ASM). Altri consultati accolgono invece con favore che l’avamprogetto rinunci a disciplinare espressamente la questione (BE, GE, ZH).
Per quanto concerne l’aspetto redazionale, è stato inoltre chiesto di formulare la disposizione in modo più chiaro. In particolare sarebbe auspicabile che dal tenore della legge emerga inequivocabilmente che il limite superiore si riferisce a un importo massimo raggiungibile nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e non al guadagno annuo (SIC). È pure emersa la critica che la norma potrebbe venir formulata in modo molto più conciso e chiaro (THG).