Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 6 pagine
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Art. 20 Classificazione dell’aggravio in base agli interventi o alle misure
Conformemente all'articolo 136 capoverso 2 OPAn è compito dell’UFV fissare i livelli di sofferenza. All’articolo 20 sono presentati i quattro gradi di criticità dell’aggravio. L’informativa 800.116-1.04 dell’UFV, disponibile in tedesco alla pagina internet
http://www.bvet.admin.ch/themen/tierschutz/00777/00778/index.html?lang=de, fornisce
indicazioni sulla suddivisione di singoli casi nonché esempi concreti. Per aggravio dell’animale si intende l'insorgere delle condizioni descritte all’articolo 3 LPAn. Un aggravio però è rappresentato, oltre che dalle categorie dolore, sofferenza, lesioni, paura o compromissione dello stato generale anche dalla mortificazione, dagli interventi sul fenotipo e sulle capacità nonché da una eccessiva strumentalizzazione.
Art. 21 e 22 Suddivisione degli aggravi legati alla mutazione genetica e grado totale di aggravio
Nell’informativa dell'UFV 800.116-1.04 si considerano esclusivamente gli aggravi ai quali gli animali sono sottoposti in seguito a interventi e pratiche. Oltre alle disposizioni concernenti animali geneticamente modificati e altri provvedimenti di allevamento, sarà ora necessario suddividere nei livelli di sofferenza anche gli aggravi riconducibili alla mutazione genetica. Bisognerà tenere altresì conto anche di qualsiasi violazione della dignità che non causa all'animale alcun dolore, sofferenza, lesione o paura ma influenza notevolmente il suo fenotipo e le sue capacità nonché dei casi in cui l'animale viene eccessivamente strumentalizzato. Per poter valutare l'aggravio globale di un animale bisogna considerare tutte le suddette sofferenze nonché le loro relative combinazioni.
Sezione 7: Domande e notifiche concernenti i centri di detenzione di animali da laboratorio e gli esperimenti su animali
Agli articoli 24-27 sono indicate le informazioni necessarie alla presentazione delle diverse domande e notifiche. Tutte le indicazioni sono richieste in maniera automatica al momento dell'immissione die dati nel sistema d'informazione E-Tierversuche. Qualora, in casi eccezionali, la notifica o la domanda dovessero pervenire in forma cartacea, le informazioni da fornire restano le stesse.
Art. 24 lett. f
L'obiettivo dell'inserimento delle informazioni concernenti i metodi di produzione, l'allevamento e la detenzione di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche non è la registrazione di dati dettagliati e definitivi sulle singole linee, bensì la registrazione di dati che indicano quali linee di animali sono detenute in un determinato centro e come vengono allevate o riprodotte.