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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine

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Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

Progetto del 21.01.09

Il Consiglio federale svizzero

visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn),

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina il funzionamento del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (sistema d’informazione e-sperimentazione animale).

2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a. le competenze;

b. la struttura e il contenuto del sistema d’informazione e-sperimentazione animale;

c. i diritti di accesso;

d. la comunicazione dei dati;

e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;

f. l’archiviazione;

g. le tasse e i costi.

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione e-sperimentazione animale Il sistema d’informazione e-sperimentazione animale serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti e i laboratori necessitano ai fini della gestione delle autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali e per i centri di detenzione di animali da laboratorio.

1 RS 455