Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 6 pagine
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dell'esperimento un metodo di analisi dovesse richiedere materiale supplementare o se si presenta durante la
perforazione del lobo (ad es. southern blot).
Premesse alla sezione 4: rilevamento e documentazione inerente l’aggravio e procedura di notifica
Agli articoli 10-16, sulla scorta degli articoli 124 e 126 OPAn, sono regolamentati il rilevamento dell’aggravio, la relativa documentazione nonché la procedura di notifica per i piccoli roditori.
Nel caso di linee di nuova produzione o non ancora conosciute, nonché per linee accettate da poco nella sperimentazione, è necessaria un accertamento dettagliato:
− Se durante tali accertamenti dovessero presentarsi segni di aggravio, questi devono essere esaminati in
maniera dettagliata e notificati alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione. Una volta in possesso di tutte le informazioni (aggravio in corso, possibili misure di riduzione dell’aggravio, quantità necessaria di animali allevati, vantaggi per la ricerca) l’autorità cantonale competente in materia di autorizzazione, sulla base della proposta della Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, decide in quale misura e a quali condizioni si può continuare ad allevare la linea.
− Qualora dagli accertamenti risultasse invece che possono essere esclusi, con ampia probabilità, aggravi
riconducibili a mutazioni genetiche, la linea sarà successivamente sottoposta a controlli a campione (frequenza ridotta, numero ridotto degli animali). Conformemente al principio del controllo autonomo la procedura concreta deve essere decisa dallo stesso centro di detenzione di animali da laboratorio, che presenterà poi la documentazione agli organi cantonali competenti in materia di autorizzazione.
− Gli accertamenti non devono causare ulteriori sofferenze agli animali e devono, per tale motivo, essere
condotti, nella misura del possibile, durante la regolare pulizia delle gabbie. Allo stesso modo devono essere esaminate tutte le osservazioni e misurazioni allo scopo di verificare che non comportino stress inutile per gli animali (cattura, ponderazione, ecc.).
− Del rilevamento dell’aggravio è responsabile il direttore del centro di detenzione di animali, il quale ne
deve altresì elaborare la documentazione che consentirà alle autorità competenti di verificare che sia stato condotto a norma di legge.
Procedura di notifica:
− In caso di sospetto di aggravio di una linea si deve presentare alle autorità cantonali una prima notifica
provvisoria in seguito alla quale saranno intensificate le osservazioni, al fine di confutare il sospetto oppure di elaborare una descrizione più dettagliata dell’aggravio.
− In seno a una seconda notifica si dovranno riassumere tutte le informazioni concernenti la linea interessata
(caratterizzazione della linea, documentazione sul rilevamento dell'aggravio, misure di riduzione dell'aggravio, vantaggi per la ricerca) e presentare alle autorità le eventuali portata e condizioni per il prosieguo dell’allevamento.
Art. 11 Esecuzione del rilevamento dell’aggravio per i piccoli roditori
Cpv. 1
Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio può delegare la responsabilità dello stesso ma
deve farlo in maniera formale. La delega può essere concessa in particolare al possessore dell’animale
(ricercatore/trice).
Cpv. 4
Un processo riproduttivo ridotto costituisce, ai sensi dell’articolo 3 LPAn, una violazione della dignità dell’animale interessato anche se non ha alcuna incidenza sul suo benessere ed è pertanto rilevante ai fini della valutazione.