Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 6 pagine

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Al contrario invece, anche un minore aumento della mortalità risulta causare, nella maggior parte dei casi, pesanti sofferenze ai singoli animali interessati.

Siccome spesso le piccole modifiche dei tassi di mortalità o di riproduzione possono però essere rilevate solo in fase di valutazione dei rispettivi dati e di confronto con quelli di altri animali aventi lo stesso bagaglio genetico, tali valutazioni e confronti sono obblighi attribuiti ai centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 15 Notifica degli aggravi per nuove linee o linee non sufficientemente caratterizzate dei piccoli roditori

Le prime insorgenze degli aggravi riconducibili alla mutazione genetica sono purtroppo classificabili solo come sospetto. Si può procedere a una prima notifica provvisoria solo all’insorgere di simili aggravi in diversi animali da più di una cucciolata. La notifica ha lo scopo di informare le autorità cantonali che sarà appurata la presenza di una possibile linea con mutazioni patologiche.

Art. 16 Notifica di linee con mutazioni patologiche dei piccoli roditori

Il numero degli animali che deve essere sottoposto ad osservazione per poter dichiarare con certezza che una linea presenta mutazioni patologiche è notevolmente variabile. Decisive per la scelta del numero sono la frequenza e la portata con cui la caratteristica si presenta, ma anche il regime di allevamento può influenzare notevolmente il numero necessario. Una seconda definitiva notifica, completa di tutte le necessarie indicazioni, deve essere inoltrata al più tardi al termine dell'ispezione di 100 animali al fine di permettere alle autorità cantonali e alla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali di effettuare una ponderazione degli interessi tra i vantaggi per la ricerca e la portata dell’aggravio per gli animali. Nell’ambito della ponderazione è importante formulare nella maniera più concreta possibile i potenziali vantaggi per la ricerca, la terapia e la diagnosi, in modo da rendere comprensibili anche le probabilità che tali vantaggi vengano ottenuti. In base ai dati contenuti nella notifica le autorità cantonali decidono dell'ammissibilità, della portata e delle condizioni quadro in cui si inserisce un eventuale prosieguo dell’allevamento.

Conformemente all’articolo 145 capoverso 1 lett. a OPAn le notifiche di linee con mutazioni patologiche devono essere presentate mediante il sistema d’informazione E-Tierversuche.

Art. 19 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e animali con mutazioni patologiche

Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio può delegare la responsabilità per la gestione della scheda tecnica ma deve farlo in maniera formale. La delega può essere concessa in particolare alla persona che si è occupata dell’esecuzione del rilevamento dell’aggravio (art.11).

La scheda tecnica riassume le informazioni più importanti riguardanti una linea; fino a che questa però non viene utilizzata in un esperimento concreto è sufficiente che le registrazioni avvengano e restino a disposizione all’interno del centro di detenzione. Tuttavia la registrazione nel sistema d’informazione E-Tierversuche deve necessariamente avvenire nei seguenti casi:

• la scheda tecnica deve essere presentata assieme alla richiesta al più tardi quando la linea animale viene utilizzata in un esperimento. Si richiede inoltre previa registrazione della scheda tecnica nel sistema d’informazione E-Tierversuche e relativa connessione al link della richiesta.

• Come parte della notifica ai sensi degli articoli 15 e 16 qualora una linea presentasse aggravi.

Nel caso in cui gli animali geneticamente modificati vengono trasferiti a terzi bisogna consegnare a questi ultimi anche la relativa scheda tecnica, che non deve però necessariamente essere stata redatta tramite il sistema d’informazione E-Tierversuche.