Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza dell’UFV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (ordinanza sulla sperimentazione animale)
Spiegazioni
Considerazioni generali
La presente ordinanza ha lo scopo di completare le disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) negli ambiti della detenzione degli animali da laboratorio e degli esperimenti sugli animali.
Per gli animali detenuti nei centri di detenzione di animali da laboratorio e per gli animali da laboratorio si può derogare dalle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali (stabulazione individuale, privazione temporanea di cibo, ecc.) se tali deroghe sono state: proposte nell’ambito della procedura di autorizzazione per gli esperimenti su animali, sufficientemente motivate e autorizzate dalle autorità cantonali.
All’articolo 113 dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono esplicitamente indicati gli ambiti nei quali sono possibili tali deroghe alle disposizioni. Queste devono essere motivate a livello tecnico sperimentale, limitate a un periodo di tempo il più breve possibile e ammesse per la sola durata dell’esperimento autorizzato.
La detenzione e l’accudimento degli animali da laboratorio al di fuori degli esperimenti e durante l’allevamento devono invece soddisfare senza eccezione alcuna le disposizione dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
Commento ai singoli articoli
Art. 2 Sorveglianza degli animali da laboratorio
La Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ratificata dalla Svizzera, prevede che nei centri di detenzione si verifichino le condizioni delle installazioni quotidianamente e il benessere degli animali secondo le necessità. In seguito alla modifica dell’Appendice 2 della stessa Convenzione l'ispezione degli animali deve essere eseguita quotidianamente.
Al contrario di quanto accade per gli animali più grandi, dove la necessità del controllo quotidiano è fuori discussione per i piccoli roditori da laboratorio, considerata l’esistenza di ambienti di detenzione completamente automatizzati e standardizzati, dovrebbe essere realizzata la possibilità di una frequenza di verifica basata sul rischio, soprattutto in vista di un accudimento degli animali durante il fine settimana. Un centro di detenzione di animali da laboratorio può rinunciare al controllo quotidiano degli animali se riesce ad assicurare il loro benessere tramite metodi di sorveglianza automatizzati e può altresì provare che la rinuncia a un controllo quotidiano da parte del personale non comporta alcun rischio supplementare per gli animali. Tale prova viene prodotta, ad esempio, fornendo dati concreti su inondazioni, casi di morte ecc. per ogni giorno della settimana.
A conclusione del turno di controllo esso deve essere protocollato in maniera comprensibile, registrando l’ora e il nome della persona che lo ha effettuato.