Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 6 pagine

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Art. 3 Stabulazione individuale di topi maschi

L’art. 119 cpv. 2 OPAn prescrive che gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere detenuti in gruppo. Tuttavia, in casi eccezionali, è consentita la stabulazione individuale di animali incompatibili per una durata limitata. Nella pratica di laboratorio, un caso di animali delle specie sociali ma incompatibili che si presenta frequentemente è quello dei topi maschi da laboratorio utilizzati per l’allevamento. Per tale motivo è opportuno definire per questi animali una regolamentazione speciale che valga e venga applicata in tutti i centri di detenzione di animali da laboratorio sul territorio svizzero. La presente disposizione non esclude l’applicazione della stabulazione individuale per i topi in seno ad un esperimento, qualora si presenti una motivata necessità e venga rilasciata la relativa autorizzazione.

Art. 4 Uscita dei cani

Conformemente all’articolo 71 capoverso 2 OPAn, il tempo in cui il cane resta nel canile non è considerato come uscita; con detto articolo si vuole infatti garantire l’uscita ad ogni cane che viene detenuto in un canile e resta tutto il giorno senza essere accudito.

La situazione è però diversa per i cani da laboratorio: nella maggior parte dei casi essi sono tenuti in box in gruppi di due o più (per box si intende, ai sensi della OPAn, un recinto all’interno di un locale) e l’uscita è consentita giornalmente in gruppi numerosi in parchi esterni. Detti parchi esterni sono stati definiti come canili (conformemente alla definizione OPAn per canile si intende: recinto all’aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all’interno di un edificio). Per i cani da laboratorio si auspica una tale forma di uscita che non deve essere proibita; proibita deve essere al contrario, l'uscita esclusiva in spazi interni.

Art. 5 Marchiatura di piccoli roditori

Le presenti disposizioni consentono l‘esecuzione delle prescrizioni di cui all’articolo 120 OPAn e si rivolgono, in particolare, ai centri di detenzioni di animali da laboratorio dove viene marchiata la maggior parte degli animali.

Per metodo “invasivo“ si intende una marchiatura che prevede la penetrazione dei tessuti o degli organi o l’asportazione di parti di essi, come ad esempio l’estirpazione dei peli, il taglio delle orecchie o l’amputazione delle falangi. Al contrario, non sono metodi invasivi, ad esempio, la marchiatura con i colori o particolari tagli del pelo.

Nell’ambito di un esperimento però, si può derogare a tali disposizioni concernenti la marchiatura se si presenta una necessità motivata e viene rilasciata la relativa autorizzazione.

Art. 6 Documentazione

Cpv. 1

Della cura degli animali è responsabile il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio o la persona che dirige l'esperimento. Per poter definire in maniera chiara e comprensibile quali siano le persone che si prendono cura degli animali, si devono stabilire esplicitamente e documentare in maniera comprensibile le misure di cui agli articoli 114 capoverso 2 lettera c e 131 lettera b OPAn , indicando in particolare chi, quando e dove era in servizio. Le rispettive registrazioni devono essere complete e aggiornate.

Cpv. 2

Nella pratica quotidiana spesso non vi sono regole sufficienti a designare chi è il responsabile di un animale detenuto in un centro di detenzione di animali da laboratorio ma appartenente a un ricercatore “in affitto”. Una tale mancanza di chiarezza può avere considerevoli effetti sugli animali interessati, soprattutto quando non si determina chi deve occuparsi della separazione dei gruppi di animali durante il fine settimana, chi deve