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Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 4 pagine
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2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 9 cpv. 2 lett.cbis (nuovo)
Sono deduzioni generali:
cbisle spese supplementari comprovate, fino a un importo annuo per figlio stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e vivono in comunione domestica con uno o entrambi i genitori, purché queste spese abbiano un nesso causale con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa dei genitori o del genitore che cresce da solo i figli.
Art. 11 cpv. 1
1 Per le persone coniugate che vivono in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.
Art. 72c
Abrogato
Art. 72l (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica
del …
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera cbis.
2 Scaduto tale termine, l’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario.