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Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 6 pagine

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Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

libri: i prodotti editoriali in forma stampata e i prodotti combinati di cui il libro stampato è l’elemento principale. I giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici non sono considerati libri;

prezzo di vendita al pubblico: il prezzo al quale il libro è venduto ai consumatori finali in Svizzera, compresa l’imposta sul valore aggiunto;

consumatore finale: chi acquista libri a fini diversi dalla rivendita;

editore: chi pubblica e diffonde professionalmente libri;

importatore: chi importa professionalmente libri in Svizzera a fini di rivendita;

distributore: chi vende professionalmente libri a fini di rivendita;

libraio: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali.

Art. 4 Fissazione del prezzo

1 L’editore o l’importatore di libri fissa il prezzo di vendita al pubblico dei libri da lui editi o importati.

2 Il prezzo di vendita al pubblico deve essere reso noto, in forma adeguata e con l’indicazione della data di pubblicazione, prima della prima edizione del libro. Tale obbligo sussiste anche in caso di modifica del prezzo di vendita al pubblico.

3 Se il prezzo di vendita al pubblico è maggiorato rispetto ai prezzi praticati nei Paesi limitrofi, il Sorvegliante dei prezzi esamina se la differenza di prezzo è abusiva. Se necessario, questi può stabilire la differenza di prezzo ammessa emanando una decisione generale che si applica all’intero settore e tiene conto delle regioni linguistiche.

4 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.