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Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 6 pagine
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Art. 5 Prezzo fisso
1 I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4.
2 I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico stabilito.
Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)
2 I librai possono diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita al pubblico stabilito.
Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)
Cpv. 3 (nuovo)
3 Il prezzo di vendita può essere pagato in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina.
Art. 6 Deroghe
1 Sul prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4 possono essere accordati sconti:
a. fino al 10 per cento per la vendita di libri a biblioteche pubbliche e fino al 15 per cento
alle biblioteche pubbliche che per l’acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner
commerciali possono convenire lo sconto liberamente;
b. fino al 10 per cento per l’acquisto di oltre 10 copie dello stesso libro, fino al 15 per cento
per l’acquisto di oltre 50 copie e fino al 20 per cento per l’acquisto di oltre 100 copie;
c. per la vendita in blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della loro
pubblicazione;
d. se oggettivamente giustificato tenuto conto della veste tipografica, della data di
pubblicazione e dell’obbligo dell’acquirente di essere membro di un club del libro.
2 Gli sconti di cui al capoverso 1 non sono cumulabili.
Art. 7 Validità del prezzo fisso
Mediante apposita comunicazione l’editore o l’importatore può abolire il prezzo fisso di un prodotto editoriale che sia stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all’estero.