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Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 6 pagine

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Art. 5 Prezzo fisso

1 I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4.

2 I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico stabilito.

Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)

2 I librai possono diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita al pubblico stabilito.

Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)

Cpv. 3 (nuovo)

3 Il prezzo di vendita può essere pagato in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina.

Art. 6 Deroghe

1 Sul prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4 possono essere accordati sconti:

a. fino al 10 per cento per la vendita di libri a biblioteche pubbliche e fino al 15 per cento

alle biblioteche pubbliche che per l’acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner

commerciali possono convenire lo sconto liberamente;

b. fino al 10 per cento per l’acquisto di oltre 10 copie dello stesso libro, fino al 15 per cento

per l’acquisto di oltre 50 copie e fino al 20 per cento per l’acquisto di oltre 100 copie;

c. per la vendita in blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della loro

pubblicazione;

d. se oggettivamente giustificato tenuto conto della veste tipografica, della data di

pubblicazione e dell’obbligo dell’acquirente di essere membro di un club del libro.

2 Gli sconti di cui al capoverso 1 non sono cumulabili.

Art. 7 Validità del prezzo fisso

Mediante apposita comunicazione l’editore o l’importatore può abolire il prezzo fisso di un prodotto editoriale che sia stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all’estero.