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Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 6 pagine
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Art. 10 Azioni di organizzazioni
1 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono pure essere proposte dalle associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici delle seguenti persone:
a. editori;
b. importatori;
c. distributori;
d. librai.
2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte dalle
organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
Art. 11 Provvedimenti cautelari
Gli articoli 28c–28f del Codice civile svizzero5 sono applicabili per analogia ai provvedimenti cautelari.
Art. 12 Garante del prezzo fisso
1 Il settore librario designa un garante del prezzo fisso che tutela gli interessi dei membri del settore indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione di categoria.
2 Il garante del prezzo fisso può proporre le azioni di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2.
Art. 13 Tribunale arbitrale
1 Il settore librario può istituire un tribunale arbitrale indipendente dalle associazioni di categoria, che giudichi le pretese fondate sulla presente legge.
2 Il tribunale arbitrale può essere adito a prescindere dall’affiliazione a un’associazione di
categoria.
5 RS 210