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Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 3 pagine

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Legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG)

Modifica del … (avamprogetto del 19 novembre 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge sull’ingegneria genetica del 21 marzo 20032 è modificata come segue:

Art. 12a (nuovo) Procedura d'opposizione

1 Le richieste di autorizzazione per l’immissione sperimentale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nell’ambiente sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità competente in materia di autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. d e g, cpv. 2 e 3

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque intenzionalmente:

d. riguarda soltanto il testo tedesco

g. riguarda soltanto il testo tedesco

2Abrogato

3 Se l’autore ha agito per negligenza, viene applicata una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

1FF 200X …

2 RS 814.91

3 RS 172.021

200X–......