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Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 3 pagine

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Legge sull’ingegneria genetica AS 200X

Art. 37a (nuovo) Periodo di transizione per la messa in commercio di organismi

geneticamente modificati

Per la messa in commercio di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi e di altro materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificati come pure di animali geneticamente modificati a scopi agricoli, forestali od orticoli. non possono essere rilasciate autorizzazioni per il periodo fino al 27 novembre 2013.

II

Modifica del diritto anteriore

La legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 29dbis(nuovo) Procedura d'opposizione

1 Le richieste di autorizzazione di cui agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità competente in materia di autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni..

2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 60 Delitti

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque intenzionalmente:

...

q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b).

2 Se l’autore ha agito per negligenza, viene applicata una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 61 cpv. 1

1 È punito con ammenda fino a un massimo di 20 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

...

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).

4 RS 814.01

5 RS 172.021