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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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n. Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE);

o. utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi: ogni attività con organismi nocivi particolarmente pericolosi, in special modo l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione;

p. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);

q. passaporto delle piante: documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte A), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie;

r. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio, con Stati terzi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.

Art. 3 Organismi nocivi particolarmente pericolosi

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.

Art. 4 Zone protette

Le zone protette sono elencate nell'allegato 11.

Capitolo 2: Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi

Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione

Art. 5 Divieti

1Al di fuori di un sistema chiuso è vietata l'utlizzo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vegetali da essi contaminati.

2Al di fuori di un sistema chiuso non è consentito portare nelle zone protette gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati.

3Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione.

4Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi al di fuori di un sistema chiuso: