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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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2Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte A sezione II) possono essere importate in una zona protetta se:
a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l’indicazione «ZP» giusta l’allegato 8;
b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II e parte B.
Art. 9 Condizioni per l'importazione da Stati terzi
1Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da:
a. un certificato fitosanitario giusta l’allegato 6 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità dell'allegato 9; o
b. un documento fitosanitario di circolazione giusta l'articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE7; o
c. un certificato fitosanitario o da documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito munite di un "visto" giusta l'articolo 13c capoverso 3 della direttiva 2000/29/CE8.
2Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (allegato 5 parte B sezione II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B e del capoverso 1 lettere a, b o c.
Art. 10 Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un
nuovo imballaggio in Stati terzi
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (allegato 5 parte B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione giusta l’allegato 7 e dal certificato fitosanitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.
Art. 11 Certificato fitosanitario
1Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.
7 Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V parte B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 316 del 12.10.2004, pag. 16
8 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/109/CE della Commissione del 28 novembre 2008, GU L 319 del 29.11.2008, pag. 68, modificata da ultimo l'8 gennaio 2010, GU CE L 7 pag.17