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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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a. a scopo di ricerca;

b. a scopo di diagnosi;

c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 6 Obbligo di intervento e di notifica

1Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione.

2Se sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

3In una zona contaminata l'Ufficio federale competente può abrogare l'obbligo di notificare l'organismo in questione, tranne per le aziende omologate in virtù dell'articolo 30.

Sezione 2: Importazione

Art. 7 Divieti di importazione

1Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in Svizzera sono elencati nell'allegato 1 parte A.

2Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in Svizzera in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte A.

3Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencati nell'allegato 1 parte B.

4Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte B.

5Le merci di cui è vietata l'importazione in Svizzera sono elencate nell'allegato 3 parte A.

6Le merci di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencate nell'allegato 3 parte B.

Art. 8 Condizioni per l'importazione da Stati membri dell'UE

1Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (allegato 5 parte A sezione I) possono essere importate da Stati membri dell'UE se:

a. sono accompagnate da un passaporto delle piante giusta l’allegato 8;

b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.