Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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3.4.2 Previdenza professionale
La previdenza professionale comprende, oltre alla previdenza per la vecchiaia e ad altre assicurazioni di rischio (rendita vedovile, rendita per orfani), anche un'assicurazione per l'invalidità. Il cosiddetto salario coordinato è soggetto all'obbligo contributivo. La parte del salario eccedente può essere assicurata facoltativamente. Per quanto concerne le prestazioni del regime obbligatorio, l'istituto di previdenza dipende dalla decisione dell'ufficio AI competente e versa quindi una rendita d'invalidità corrispondente al grado d'invalidità stabilito da quest'ultimo. Per le prestazioni della previdenza più estesa (regime sovraobbligatorio), l'istituto può per principio emanare proprie direttive. In generale, tuttavia, le casse pensioni si attengono anche qui alla decisione dell'ufficio AI. Se l'invalidità è dovuta a un infortunio, le prestazioni sono coordinate con il competente assicuratore contro gli infortuni. In caso di sovraindennizzo, le prestazioni dell'AINF hanno la priorità su quelle del secondo pilastro, che vengono decurtate di conseguenza.
La rendita d'invalidità LPP è versata nella misura in cui, aggiunta alle prestazioni dell'AI e dell'AINF, non eccede il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito se non fosse diventato invalido. L'istituto di previdenza può pertanto ridurre le sue prestazioni se queste, sommate a quelle delle altre assicurazioni e agli altri redditi computabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. Questa eventualità si presenta soprattutto quando l'assicurato riceve una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o rendite per i figli in aggiunta alla rendita AI. Se un'altra assicurazione riduce o sopprime le sue prestazioni, l'istituto di previdenza deve per principio colmare la lacuna fino alla soglia di sovraindennizzo.
Nuovo sistema di rendite
Nella LPP, il nuovo sistema di rendite comporterà un aumento delle nuove rendite per i gradi d'invalidità tra il 40 e il 49 per cento e tra il 51 e il 59 per cento. Causerà invece una riduzione delle rendite per i gradi d'invalidità tra il 60 e il 79 per cento. Il nuovo sistema influirà pertanto solo sul 40 per cento delle nuove rendite d'invalidità. Concretamente, il 22 per cento di esse aumenterà e il 18 per cento diminuirà rispetto all'attuale sistema. Per le rendite che aumenteranno, l'aumento medio annuo sarà di 2600 franchi, per quelle che diminuiranno la diminuzione media annua sarà di 3900 franchi. Si stima che, complessivamente, il capitale di copertura necessario per le nuove rendite diminuirà di 10 milioni di franchi all'anno
Poiché una parte delle prestazioni dell'AI verrà ridotta a causa del nuovo sistema di rendite, le decurtazioni operate dagli istituti di previdenza in caso di sovraindennizzo diminuiranno. Nel caso delle nuove rendite, questa diminuzione dovrebbe ammontare a circa un terzo, il che equivale a un fabbisogno supplementare di capitale di copertura di circa 20 milioni di franchi all'anno58.
Le decurtazioni in caso di sovraindennizzo dovranno essere ricalcolate anche per le rendite correnti modificate in seguito all'introduzione del nuovo sistema. In 4000 casi la riduzione diminuirà (in media di 3900 franchi all'anno). Questo significa che
58 Questo importo è una stima massima, dato che non tutti gli istituti di previdenza tengono conto delle riduzioni per sovraindennizzo nel calcolo dei capitali di copertura.