Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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sta di prestazioni AI sono sottoposte, in un modo o nell'altro, a una valutazione interprofessionale delle competenze. La mole di lavoro degli specialisti dell'integrazione aumenterà anche in seguito all'estensione delle loro mansioni, che includeranno in futuro la consulenza e l'accompagnamento finalizzati all'integrazione per i datori di lavoro e la consulenza alle persone o istituzioni legittimate a comunicare casi per il rilevamento tempestivo. Si prevede che ogni anno 5000 datori di lavoro riceveranno una consulenza e che 1000 persone beneficeranno sul posto di lavoro di un accompagnamento finalizzato all'integrazione.

Per poter svolgere questi compiti, oltre a doversi procurare le necessarie competenze e ad ampliare quelle esistenti, gli uffici AI dovranno ricorrere anche alle prestazioni di fornitori di servizi esterni. Si calcola che ogni specialista dell'integrazione dovrà occuparsi annualmente di 80 incarti e ogni medico del SMR di 200.

La vigilanza, il controllo della qualità e l'esecuzione delle nuove misure richiederanno la creazione di 5 posti supplementari a tempo pieno all'UFAS a partire dall'entrata in vigore della presente revisione. In virtù dell'articolo 67 capoverso 1 lettera b LAI, le relative spese, stimate a 750 000 franchi annui, saranno coperte dall'assicurazione.

3.3 Per i Cantoni e i Comuni

Prestazioni complementari

Le misure proposte causeranno un aumento di 70 milioni di franchi delle spese per le prestazioni complementari (v. n. 2.4.1), che sono cofinanziate dai Cantoni. Tra il 2019 e il 2028, il maggior onere a loro carico sarà di circa 30 milioni di franchi all'anno in media.

Aiuto sociale

Solo in singoli casi sono previste ripercussioni sull'aiuto sociale (p.es. se non è adempiuto il termine d'attesa di 10 anni previsto per aver diritto alle PC), dato che la copertura del fabbisogno esistenziale continuerà ad essere garantita dalle prestazioni complementari.

Nuovo sistema di rendite

Nel caso delle persone con un reddito insufficiente, le eventuali perdite derivanti dal nuovo sistema di rendite saranno compensate dalle PC. Sebbene l'ordinanza preveda il computo di un reddito ipotetico per le persone senza un reddito da invalido (art. 14a OPC-AVS/AI), questa presunzione legale può essere superata rendendo credibile che l'assicurato, pur sforzandosi, non è riuscito a trovare un posto di lavoro. In tal caso non viene computato alcun reddito ipotetico e la copertura del fabbisogno esistenziale è di regola garantita interamente dalle PC. L'eventuale reddito ipotetico è inoltre calcolato in percentuale dell'importo massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali e non dipende dall'ammontare della rendita AI, ragion per cui non si prevedono ripercussioni sul calcolo delle PC, tranne in caso di cambiamento di livello. Conformemente all'articolo 14a OPC-AVS/AI, per il calcolo del reddito