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Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 6 pagine

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 1° gennaio 2011

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Inserire sotto Capitolo 3:

Art. 18a Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora

1 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

2 I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di

Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.

2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1.

4 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

a. in un arco di tempo di dodici mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

RS 142.201

1 RS 142.201

2008–......