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Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 6 pagine

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Art. 21 Periodo introduttivo

Non v’è computo sui contingenti (art. 19-20a), se:

Capitolo 8: Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Art. 82 cpv. 6 nuovo

6 A meno di un interesse privato contrario, l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione notifica all'UFM, tramite scambio di dati elettronico, i cittadini dell'UE/AELS che:

a. da sei mesi consecutivi percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;

b. da almeno dodici mesi consecutivi percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;

c. sono stati riconosciuti non idonei al collocamento con decisione della competente autorità cantonale.

Una tale notifica non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio.

Nei casi contemplati alle lettere a e c, l'UFM comunica i dati alle competenti autorità cantonali di migrazione affinché verifichino se sono adempite le condizioni per il diritto di soggiorno. Nei casi contemplati alla lettera a, i dati sono comunicati solo se la disoccupazione è intervenuta nei primi dodici mesi di soggiorno. Per esaminare le condizioni per la prima proroga del permesso, le autorità cantonali di migrazione hanno accesso ai dati di cui alla lettera b.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica, eccettuato l'articolo 82 capoverso 6, entra in vigore il 1° gennaio 2011. L'articolo 82 capoverso 6 entra in vigore il ....

1° gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova