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Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 6 pagine
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Allegato 1 (art. 19 e 19a)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5 000:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2 500 Zurigo 504 Sciaffusa24
Berna 314 Appenzello Esterno14
Lucerna 110 Appenzello Interno4
Uri 9 San Gallo153
Svitto 36 Grigioni63
Obvaldo 10 Argovia170
Nidvaldo 11 Turgovia64
Glarona 11 Ticino113
Zugo 46 Vaud197
Friburgo 64 Vallese82
Soletta 74 Neuchâtel56
Basilea Città 104 Ginevra166
Basilea Campagna 79 Giura22
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2 500
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. I contingenti liberati in virtù delle modifiche del 4 dicembre 20092 e del 28 aprile 20103 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 2 000:
1° gennaio -1° aprile - 30 giugno 1° luglio -1° ottobre -
31 marzo 30 settembre 31 dicembre
500 500 500500
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e sono liberati trimestralmente.
2 RU 2009 6413
3 RU 2010 2203