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Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 6 pagine
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1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;
b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di dodici mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.
Art. 19a Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di
Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.
Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati non membri
dell'UE o dell'AELS
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.
4 I Cantoni possono rilasciare di propria competenza permessi di dimora ai prestatori di servizi transfrontalieri cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone e il cui soggiorno supera 90/120 giorni, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5.
Art. 20a Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati membri
dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.