Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 9 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.140552 / 023.811/2009/00378
della LStr e della LADI. Delimita segnatamente i casi in cui l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione trasmette all'UFM dati relativi a cittadini dell'UE/AELS. I dati così comunicati sono trattati conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e all'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11), le cui disposizioni vincolano anche le autorità cantonali d'esecuzione. Il nuovo capoverso sarà vagliato nel contesto della procedura di consultazione. Il passaggio in giudicato è tuttavia previsto unicamente con l'entrata in vigore della revisione parziale della LStr.
2. Proposte legislative per la revisione dell'ordinanza
Art. 18a Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora
1 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.
2 I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.
Il nuovo articolo 18a riprende gli elementi degli attuali articoli 19 e 20 OASA. È necessario in quanto i contingenti si riferiscono ormai a due diverse categorie di persone.
Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati non membri dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione eu-ropea di libero scambio (AELS)
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1.
4 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:
a. in un arco di tempo di dodici mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;
b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di dodici mesi ed esercitano un’attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.
Il presente articolo si riferisce ormai unicamente ai cittadini di Stati terzi.
Art. 19a Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS
(prestatori di servizi)
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.