Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 9 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.140552 / 023.811/2009/00378
Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.
2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.
3 Su domanda, l’UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2.
4 I Cantoni possono rilasciare di propria competenza permessi di dimora ai prestatori di servizi transfrontalieri cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone e il cui soggiorno supera 90/120 giorni, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5.
Il presente articolo si riferisce ormai unicamente ai cittadini di Stati terzi.
Art. 20a Contingenti dei permessi di dimora per cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi) I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5 se:
a. gli interessati forniscono prestazioni transfrontaliere di servizi; e
b. il soggiorno supera i 90/120 giorni.
Con il nuovo articolo 20a OASA è creata la base legale per un contingente separato destinato ai dimoranti annuali provenienti da Stati dell'UE/AELS che forniscono prestazioni per una durata superiore a 90/120 giorni.
Art. 21 Periodo introduttivo
Non v’è computo sui contingenti (art. 19-20a), se:
Occorre modificare il periodo introduttivo per adeguare i rimandi alla nuova struttura.
Art. 82 cpv. 6 nuovo
6 A meno di un interesse privato contrario, l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione notifica all'UFM, tramite scambio di dati elettronico, i cittadini dell'UE/AELS che:
a. da sei mesi consecutivi percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b. da almeno dodici mesi consecutivi percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
c. sono stati riconosciuti non idonei al collocamento con decisione della competente autorità cantonale.
Una tale notifica non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio.
Nei casi contemplati alle lettere a e c, l'UFM comunica i dati alle competenti autorità cantonali di migrazione affinché verifichino se sono adempite le condizioni per il diritto di soggiorno. Nei casi contemplati alla lettera a, i dati sono comunicati solo se la disoccupazione è intervenuta nei primi dodici mesi di soggiorno. Per esaminare le condizioni per la prima proroga del permesso, le autorità cantonali di migrazione hanno accesso ai dati di cui alla lettera b.