Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/116: Revisione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrative (OASA) · 9 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.140552 / 023.811/2009/00378

a. Cittadini dell'UE/AELS che cadono in disoccupazione durante i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera. Se percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per sei mesi consecutivi, l'Ufficio di compensazione di tale assicurazione ne fa notifica all'UFM. Quest'ultimo trasmette i dati alla competente autorità cantonale, la quale esamina se sono sempre soddisfatte le condizioni per il soggiorno. In tale contesto è data grande importanza all'esistenza di mezzi finanziari sufficienti (tenendo conto delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione).

b. In virtù dell'articolo 6 paragrafo 1 ultimo periodo dell'allegato I all'ALC, in occasione del primo rinnovo, la validità del permesso di soggiorno CE/AELS può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi (art. 82 cpv. 6 lett. b OASA nuovo). Per poter esaminare le condizioni per la proroga del permesso, le autorità cantonali devono avere accesso ai dati rilevanti dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'UFM gestisce a tal fine un pool di dati relativi ai cittadini dell'UE/AELS che da almeno dodici mesi consecutivi percepiscono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali dati sono confrontati quotidianamente con quelli dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il termine di dodici mesi inizia a decorrere dalla data in cui l'interessato si è annunciato all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocato, in virtù dell'articolo 10 capoverso 3 LADI.

c. A meno di un altro motivo atto a giustificare il soggiorno in Svizzera, un cittadino dell'UE/AELS che non può più essere considerato un lavoratore non è autorizzato a soggiornare in Svizzera in virtù dell'ALC. Tale è segnatamente il caso qualora l'interessato non possa più essere considerato idoneo al collocamento ai sensi dell'articolo 15 LADI. Se l'ufficio del lavoro presso il quale si è annunciato come disoccupato constata che l'interessato non è o non è più idoneo al collocamento, l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione notifica tale persona all'UFM (art. 82 cpv. 6 lett. c OASA nuovo). L'UFM trasmette senza indugio alla competente autorità cantonale di migrazione i dati così notificati. L'ufficio del lavoro che ha emanato la decisione trasmette copia della stessa direttamente alla competente autorità cantonale di migrazione.

Non si procede alle notifiche suindicate qualora il cittadino dell'UE/AELS disponga di un permesso di domicilio. Le fattispecie in questione non costituiscono infatti motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 LStr. Occorre invece effettuare la notifica se un cittadino dell'UE/AELS percepisce prestazioni dell'aiuto sociale (art. 82 cpv. 5 OASA).