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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine

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Allegato 1 (art. 2 lett. c e d)

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a. l’Accordo del 26 ottobre 200435 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

b. l’Accordo del 26 ottobre 200436 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. l’Accordo del 17 dicembre 200437 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. l’Accordo del 28 aprile 200538 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e. Protocollo del 28 febbraio 200839 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

2. Accordi d'associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a. Accordo del 26 ottobre 200440 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato

35 RS 0.362.31

36 RS 0.362.1

37 RS 0.362.32

38 RS 0.362.33

39RS 0.362.311, non ancora pubblicato

40 RS 0.142.392.68