Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 29 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Avamprogetto del 20.06.2010

Commento relativo all’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

1. Introduzione

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La sottoscrizione dell'Accordo d'associazione a Schengen (AAS) ha posto le basi per il collegamento della Svizzera al sistema d’informazione centrale visti (C-VIS). La decisione 2004/512/CE2 del Consiglio, dell’8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti. Tale decisione fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento VIS3, notificato alla Svizzera il 16 luglio 2008 quale sviluppo dell’acquis di Schengen, è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un’identificazione affidabile dei richiedenti il visto.

Il C-VIS migliora l'attuazione della politica Schengen comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione delle autorità incaricate dei visti. Mira a:

- semplificare la procedura di domanda del visto;

- prevenire le domande di visto multiple;

- agevolare la lotta alle frodi;

- agevolare le verifiche ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio degli Stati Schengen;

- contribuire all'identificazione di chiunque non adempia le condizioni d'entrata, di presenza

o di soggiorno applicabili in uno Stato membro;

- agevolare l'applicazione del regolamento Dublino4 per la determinazione dello Stato

competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo e agevolare l'esame di tale domanda;

- prevenire le minacce incombenti sulla sicurezza interna degli Stati Schengen.

Le autorità degli Stati Schengen possono, in casi ben precisi, ottenere i dati registrati nel C-VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e

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RS 0.362.31

2 Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del

15 giugno 2004, pag. 5. 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GU L 218 del

13 agosto 2008, pag. 60. 4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.