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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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6 Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.
7 Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.
Sezione 2: Diritti delle persone interessate
Art. 27 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati
1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.
2 L'UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d'intesa con l’autorità che ha registrato i dati nel sistema nazionale d'informazione visti o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.
3 Registra tutte le domande di diritto d’accesso.
4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalla Svizzera, quest'ultima deve contattare entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.
5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.
6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.
Art. 28 Obbligo d’informare
1 Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:
a. dell’identità del detentore della collezione;
b. delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
c. delle categorie di destinatari dei dati;
d. della durata di conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda;
f. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).