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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 98b cpv. 3 e 109e della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. la responsabilità sul sistema nazionale d'informazione visti e sulla sua architettura;
b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo al sistema nazionale d'informazione visti;
c. i diritti d’accesso delle autorità riguardo al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);
d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16;
e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
f. i diritti delle persone interessate;
g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
h. l'autocontrollo e le modalità d’applicazione delle sanzioni.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. N-VIS: applicazione nazionale che trasferisce al C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS)2e consente l’accesso ai dati del C-VIS;
RS ……
1 RS 142.20
2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui 2009–2110