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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine

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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 98b cpv. 3 e 109e della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. la responsabilità sul sistema nazionale d'informazione visti e sulla sua architettura;

b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo al sistema nazionale d'informazione visti;

c. i diritti d’accesso delle autorità riguardo al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);

d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16;

e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;

f. i diritti delle persone interessate;

g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;

h. l'autocontrollo e le modalità d’applicazione delle sanzioni.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. N-VIS: applicazione nazionale che trasferisce al C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS)2e consente l’accesso ai dati del C-VIS;

RS ……

1 RS 142.20

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui 2009–2110