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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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5 In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.
Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati
1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.
2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:
a. informare le persone che trattano i dati;
b. istruire queste persone;
c. effettuare i controlli necessari;
d. colmare tempestivamente le lacune;
e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati
1Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.
2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
3 L’IFPDT è l’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE31 e dell'articolo 8 paragrafo 5 e dell'articolo 11 della decisione VIS UE32. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.
32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 2.