Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

− la riduzione è scaglionata, ad esempio, -20 per cento il primo anno, -30 per cento il

secondo anno e il restante -50 per cento il terzo anno;

− la durata della compensazione dei casi di rigore dovrebbe essere ridotta a 18 anni, anche

se il periodo di 8 anni per l'importo finanziario iniziale permane e successivamente i contributi dovrebbero essere ridotti del 10 per cento per 10 anni (invece che del 5 % per 20 anni secondo la LPFC).

Nella lettera del 22 settembre 2009 all'attenzione del DFF, la CDCF chiede che la sua proposta sia esaminata nell'ambito del presente rapporto.

Conclusioni e raccomandazioni

Mentre nell'anno di riferimento 2009 l'indice delle risorse di Neuchâtel ammontava ancora a 97,2 punti, nel 2010 esso si attesta a 95,2 punti, per cui la situazione del Cantone è stazionaria, almeno a breve termine. Tuttavia, dato che il suo potenziale di risorse si situa leggermente sotto la media svizzera, non si può escludere che nei prossimi anni il Cantone entri a far parte dei Cantoni finanziariamente forti, perdendo quindi il diritto alla compensazione dei casi di rigore. Occorre però ricordare che l’abolizione graduale della compensazione dei casi di rigore equivarrebbe a un cambiamento della sua «meccanica». L'impostazione della compensazione dei casi di rigore è il frutto di discussioni molto intense tra l'organizzazione di progetto NPC e le Camere federali, vale a dire che da sei anni le condizioni generali e quelle quadro di questo strumento di passaggio sono sufficientemente conosciute e ampiamente accettate.

Sarebbe pertanto prematuro avviare un cambiamento, come quello richiesto dal Cantone di Neuchâtel sulla base delle esperienze e dei dati di appena tre anni. Tutti i Cantoni che ricevono mezzi finanziari dalla compensazione dei casi di rigore sono – in piena conformità con lo strumento di passaggio – invitati, in vista di un'eventuale riduzione o totale soppressione della compensazione dei casi di rigore, a creare corrispondenti misure a livello di uscite e/o entrate, tanto più che la compensazione dei casi di rigore pone sostanzialmente i Cantoni beneficiari in una condizione temporaneamente migliore, auspicata politicamente ma economicamente non necessaria, rispetto agli altri Cantoni finanziariamente deboli. Questa situazione è rimasta invariata dall’autunno del 2003, quando è stata concepita e approvata la compensazione dei casi di rigore da parte del legislatore federale. Per le ragioni illustrate, non deve essere dato seguito alla proposta del Cantone di Neuchâtel.

8.2.3 Utile della Banca nazionale svizzera considerato nel bilancio globale

Situazione iniziale

Nel bilancio globale 2004/2005 sono stati iscritti 1,1 miliardi di franchi per la quota cantonale dell’utile della Banca nazionale svizzera (BNS) invece degli importi effettivi. Si tratta di una somma livellata che tiene conto sia dei versamenti in costante aumento (1,66 mia. fr. per i Cantoni) effettuati a quell'epoca e fino all'esercizio 2012, composti di una quota del reddito patrimoniale ordinario e della diminuzione delle riserve, come pure dei minori importi pagati ai Cantoni di 0,66 miliardi di franchi, attesi dopo la riduzione delle riserve.

La somma è stata calcolata sulla base del valore attuale della quota di utile dei Cantoni, prevista al momento del terzo messaggio sulla NPC, con un tasso di sconto del cinque per cento. L'adozione di questa misura era giustificata, poiché, se nel bilancio globale della NPC si fosse tenuto conto dei versamenti straordinari a seguito della riduzione dell’accantonamento di utili degli anni precedenti, si sarebbe fornita un'immagine distorta degli effetti della NPC. In particolare per i Cantoni beneficiari della compensazione dei casi di