Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
rigore ciò equivarrebbe a un adeguamento degli elevati importi dei versamenti ben oltre quanto prescritto dall'attuale convenzione sulla distribuzione dell’utile.
Il metodo di calcolo è stato fortemente criticato da alcuni Cantoni, in particolare della Svizzera occidentale. Essi fanno presente che con queste misure il bilancio globale non mostra gli oneri effettivi che si presentano nel passaggio alla NPC né si persegue l'obiettivo della compensazione dei casi di rigore, ossia facilitare ai Cantoni finanziariamente deboli il passaggio alla NPC, passaggio che provoca un onere netto per tali Cantoni. Poiché avrebbero bisogno dei versamenti provenienti dalla compensazione dei casi di rigore proprio nei primi anni successivi al passaggio alla NPC, questi Cantoni ritengono inadeguato il livellamento dell’importo. È stato proposto di calcolare l’ammontare della somma della compensazione dei casi di rigore sulla base della quota cantonale dell’utile della Banca nazionale svizzera di 1,667 miliardi di franchi; tuttavia questa somma deve essere adeguata al nuovo livello di distribuzione dell’utile dopo la scadenza della vigente convenzione.
Varianti esaminate
Nel 2006, nell'ambito dei colloqui con i Cantoni della Svizzera occidentale, la Confederazione si è dichiarata disposta a prendere in considerazione la proposta e ad analizzarla in modo approfondito. In seguito, durante la fase di progettazione sono state poste in discussione due nuove varianti per determinare la compensazione dei casi di rigore:
− nella prima variante l'importo iniziale della compensazione dei casi di rigore è stato
suddiviso in un importo di base fisso e in un supplemento variabile. L'importo di base fisso considera gli effetti del passaggio alla NPC escludendo la soppressione della graduazione secondo la capacità finanziaria per quanto riguarda la quota cantonale dell’utile della Banca nazionale. Di tale soppressione si è tenuto conto ricorrendo al supplemento variabile, che è stato definito come percentuale fissa della quota cantonale dell’utile della Banca nazionale (10 %). In tal modo l'importo della compensazione dei casi di rigore sarebbe variato automaticamente in modo proporzionale alla quota cantonale dell'utile della Banca nazionale.
− La seconda variante prevedeva di calcolare l'importo della compensazione dei casi di
rigore sulla base della quota cantonale dell’utile della Banca nazionale di 1,667 miliardi e di obbligare l’Assemblea federale a ridurre la compensazione dei casi di rigore, qualora l’importo della quota cantonale dell'utile della Banca nazionale venga ridotto.
Per entrambe le varianti erano stati formulati atti normativi (decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore) ed elaborate simulazioni di calcolo dettagliate per tutti i Cantoni.
Successivamente sia la CDCF, sia la CdC hanno discusso le due varianti. In sintonia con le raccomandazioni e le conclusioni dell'organo di direzione politica della NPC, sono state respinte entrambe le varianti. Si è voluto in particolare favorire una soluzione semplice e definitiva, che sarebbe stata sostenuta dalla maggioranza qualificata dei Cantoni.
Successivi sviluppi
Il 14 marzo 2008, la convenzione del 5 aprile 2002 con la Banca nazionale vigente al momento dei dibattiti parlamentari relativi al terzo messaggio sulla NPC (dall'autunno del 2006 fino all'estate del 2007) è stata prorogata fino all'esercizio 2017. Essa prevede di mantenere una ripartizione annuale complessiva pari a 2,5 miliardi di franchi, ovvero 1,667 miliardi di franchi per i Cantoni. Ciò significa che, le previsioni sulla durata della distribuzione annuale straordinaria dell’utile per il calcolo della compensazione dei casi di rigore si sono dimostrate successivamente inesatte; tuttavia sia gli organi del progetto NPC sia la maggioranza dei Cantoni hanno respinto un meccanismo «flessibile» che, dopo l'entrata in