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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 12 pagine
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Art. 16 Interessi
1 In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.
2 Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora.
3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
4 Determina le aliquote d'interesse.
Art. 17 Prescrizione
1 La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose3.
2 Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale4 (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 18 Proroga e condono
Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1 L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
3RS