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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 12 pagine
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Capitolo 7: Protezione dei dati
Art. 20 Sistemi d'informazione
1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
a. perseguire e giudicare reati;
b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
c. eseguire procedimenti amministrativi;
d. allestire statistiche.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:
a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c. l'accesso ai dati;
d. l'elaborazione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g. la sicurezza dei dati.
3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.
Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.