Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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In avvenire chiunque intenda produrre o importare bevande spiritose o etanolo sarà assoggettato all’obbligo di notifica. L’autorizzazione è attivata con l'iscrizione nel registro dell’alcol. Lo stesso vale per il commercio all’ingrosso (vendita a rivenditori) di bevande spiritose e etanolo.
L’importazione, il commercio e il consumo di bevande spiritose come pure di etanolo non denaturato esenti da imposta presuppongono l'ottenimento del cosiddetto impegno d'impiego con il quale il suo possessore s'impegna per scritto nei confronti dello Stato a:
- utilizzare la merce per scopi diversi dal consumo; e
- fornirla solo a destinatari che giusta il registro dell'alcol sono autorizzati mediante un impegno d'impiego a rifornirsi di merce non denaturata esente da imposta o a gestire un deposito fiscale.
Ogni infrazione all’impegno di impiego sarà perseguita penalmente e la merce utilizzata in modo abusivo sarà altresì assoggettata all’imposta.