Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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legge sull’alcool, il Consiglio federale mira inoltre ad introdurre in un’unica legge le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità relative alle bevande alcoliche attualmente contenute nella legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari. Per questo motivo, nell’ambito della revisione totale sono messe a punto due leggi: una legge sull’imposizione delle bevande spiritose e una nuova legge sull’alcol.

La legge sull’imposizione delle bevande spiritose regola la riscossione e il controllo dell’imposta sulle bevande spiritose. Nel suo campo d’applicazione troviamo da una parte le bevande spiritose e dall’altra l’etanolo; tuttavia, soltanto l’etanolo destinato al consumo è assoggettato all’imposta sulle bevande spiritose. La legge sulle bevande spiritose è caratterizzata integralmente da interessi di natura fiscale.

Gli interessi di politica sanitaria sono al contrario posti al centro della legge sull’alcol. Essa sostituisce con disposizioni unitarie valevoli per tutte le bevande alcoliche le limitazioni del commercio e della pubblicità contenute nella vigente legge sull’alcool e applicabili alle bevande spiritose, rispettivamente nella legislazione sulle derrate alimentari e applicabili alle bevande spiritose, alla birra e al vino. In tal modo i doppioni esistenti sinora vengono esclusi e tra gli utenti sono eliminate le incertezze giuridiche constatabili nel mercato. La nuova legge sull’alcol migliora la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Confederazione: controllo della pubblicità, Cantoni: controllo del commercio); in seno alla Confederazione rende inoltre possibile assegnare a un unico organo d’esecuzione i compiti statali nelle questioni relative all’alcol. In questo modo la legge sull’alcol diventa un importante cardine nell'ambito di una politica svizzera in materia di alcol coerente.

Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool sussiste il seguente intervento parlamentare:

05.3151 Mozione Hegetschweiler del 17 marzo 2005:

Modifica della legge federale sull’alcool

La mozione accolta chiede che l’etanolo destinato ad usi commerciali e industriali sia escluso dal monopolio di importazione della Confederazione.

2 Introduzione: alcol – un bene dalle molte sfaccettature

Dal punto di vista chimico gli alcol sono un gruppo di composti organici nei quali si riscontrano uno o più gruppi di idrossili. In questo caso l’atomo di carbonio al quale è legato il gruppo di idrossili non può far parte di un anello aromatico, né possedere sostituti di valore maggiore. Degli alcol fanno parte segnatamente il metanolo e l’etanolo. Nel linguaggio corrente per alcol si intende solo l’etanolo. Al contrario del metanolo, l’etanolo non è velenoso e si trova nelle bevande alcoliche (bevande spiritose, birra, vino) come pure in numerose derrate alimentari e oggetti d’uso.

Conformemente alla legislazione sull’alcol e a quella sulle derrate alimentari della Confederazione, il termine alcol verrà utilizzato qui di seguito nella sua accezione della lingua corrente.

Le bevande distillate sono liquidi alcolici che contengono etanolo ottenuto tramite distillazione o un altro processo tecnico. I liquidi alcolici ottenuti grazie alla fermentazione naturale (birra e vino) non sono considerati bevande distillate.