Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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11.2.1 Delega al Consiglio federale
La legge sull’alcol delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori:
- regolamentazione dettagliata dei test d’acquisto (art. 9 cpv. 2);
- criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi (art. 10 cpv. 2);
- disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti la protezione dei dati (art. 20 cpv. 2);
- comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 21 cpv. 3);
- emanazione di disposizioni esecutorie ed esecuzione (art. 28 cpv. 1 e 2);
- coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 31);
- entrata in vigore (art. 32 cpv. 2).
11.2.2 Delega al DFF
La competenza legislativa è delegata al DFF nei seguenti settori:
- eccezioni alla riscossione degli interessi di mora (art. 16 cpv. 3);
- determinazione delle aliquote d’interesse (art. 16 cpv. 4).
12 Abrogazione e modifica del diritto vigente
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