Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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11.2.1 Delega al Consiglio federale

La legge sull’alcol delega al Consiglio federale la competenza legislativa nei seguenti settori:

- regolamentazione dettagliata dei test d’acquisto (art. 9 cpv. 2);

- criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi (art. 10 cpv. 2);

- disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti la protezione dei dati (art. 20 cpv. 2);

- comunicazione di dati ad autorità svizzere (art. 21 cpv. 3);

- emanazione di disposizioni esecutorie ed esecuzione (art. 28 cpv. 1 e 2);

- coordinamento con la legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 31);

- entrata in vigore (art. 32 cpv. 2).

11.2.2 Delega al DFF

La competenza legislativa è delegata al DFF nei seguenti settori:

- eccezioni alla riscossione degli interessi di mora (art. 16 cpv. 3);

- determinazione delle aliquote d’interesse (art. 16 cpv. 4).

12 Abrogazione e modifica del diritto vigente

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