Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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La regolamentazione europea sottopone le finestre pubblicitarie estere alla legislazione del loro paese d’origine.

L’allegato I all’Accordo permette tuttavia alla Svizzera di vietare le finestre pubblicitarie estere, a condizione che tale divieto sia giustificato dall’interesse pubblico, sia proporzionato allo scopo perseguito e non abbia carattere discriminatorio.

Pertanto, il divieto di pubblicità televisiva per le bevande spiritose potrà essere mantenuto anche nei confronti delle emittenti televisive estere.

Il presente avamprogetto non contraddice in alcun modo quanto stipulato in questo Accordo, e non concerne altri impegni internazionali contratti dalla Svizzera.

11 Aspetti giuridici

11.1 Costituzionalità

La nuova legge si basa sugli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione77.

L’articolo 95 capoverso 1 consente alla Confederazione di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Questa disposizione disciplina segnatamente le limitazioni della libertà economica per ragioni di polizia. Anche la salute pubblica fa parte dei beni di polizia ai sensi del diritto pubblico.

L’articolo 105 della Costituzione attribuisce alla Confederazione la competenza a legiferare sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati. Al contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcol. Da questa disposizione deriva il diritto e l’obbligo di sottoporre il commercio con le bevande distillate – e quindi anche la pubblicità di tale commercio – a tutte le limitazioni necessarie per contrastare il consumo problematico, in particolare per proteggere i fanciulli e gli adolescenti dal consumo di alcol. Per quanto riguarda le bevande distillate, si legittimano così in via eccezionale le limitazioni alla libertà economica garantita dall’articolo 94 della Costituzione.

L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base per le restrizioni del commercio volte alla protezione della salute, che ai sensi della nuova legge sono applicabili anche alle altre bevande alcoliche come il vino e la birra.

11.2 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto prevede diverse disposizioni sulla delega di competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere rapidamente modificati in seguito a cambiamenti sopraggiunti nel contesto economico. Le competenze legislative devono essere delegate sia al Consiglio federale, sia al DFF. Le competenze legislative delegate che sono riportate qui di seguito non comportano l’emanazione di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione.

77 RS 101