Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

8.3 Ripercussioni per l’economia

La riunione delle disposizioni del commercio e della pubblicità applicabili a tutte le bevande alcoliche in un’unica legge comporterà agevolazioni nel rapporto tra la Confederazione e i settori interessati e aumenterà la certezza del diritto.

Le disposizioni del commercio per le bevande spiritose finora vigenti a livello federale vengono ridotte; le nuove disposizioni si applicano senza distinzioni a tutte le bevande alcoliche. La parziale rinuncia a restrizioni vigenti in tutta la Svizzera crea spazio per soluzioni puntuali che permettono di tenere conto delle situazioni locali.

La regolamentazione attualmente in vigore per la pubblicità alla radio e alla televisione nella nuova legge sarà estesa anche alla pubblicità delle bevande alcoliche proposta con altre modalità: la consulenza e il controllo saranno d’ora in avanti di competenza esclusiva della Confederazione. In questo modo è possibile ottenere un’applicazione unitaria in tutta la Svizzera delle disposizioni sulla pubblicità vigenti per le bevande alcoliche, da cui si attendono corrispondenti sgravi per l’economia.

Uno studio preliminare sulle ripercussioni economiche di eventuali misure contro i prezzi eccessivamente scontati, è stato realizzato su incarico della SECO e della RFA. I risultati sono confluiti nel presente rapporto (vedi sopra, n. 6.3).

9 Programma di legislatura

L’avamprogetto è annunciato nel Programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008 663) all’obbiettivo numero 3, sotto la voce «altri oggetti».

10 Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera

Accordo dell’11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 200774

Il diritto europeo autorizza la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 15 direttiva europea «Televisione senza frontiere»75; TSF).

La Svizzera vieta la pubblicità televisiva per le bevande alcoliche (art. 10, cpv. 1, lett. b della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione; LRTV)76.

Il 12 giugno 2009, le Camere federali hanno approvato l’accordo Media 2007–2013.

74 RS 0.784.405.226.8

75 Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, GU L 298, del 17 ottobre 1989, pag. 23, modificata l'ultima volta dalla Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, GU L 332, del 18.12.2007, pag. 27.

76 RS 784.40