Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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8 Ripercussioni

8.1 Ripercussioni per le finanze e il personale della Confederazione

Le restrizioni del commercio a livello federale riassunte nella legge sull’alcol sono leggermente ridotte, a favore di possibilità di regolamentazioni cantonali; tuttavia la competenza esecutiva dei Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione rimane fondamentalmente invariata. L’estensione delle restrizioni del commercio alla birra e al vino potrebbe comportare maggiori spese per i Cantoni. Va inoltre aggiunto che d’ora in poi la Confederazione prevede l’obbligo di autorizzazione per il commercio di tutte le bevande alcoliche, che però, poiché ciò corrisponde alle regolamentazioni vigenti nella maggioranza dei Cantoni, non dovrebbe comportare maggiori spese a questi ultimi. D’ora in poi il controllo del principio della copertura dei costi sarà effettuato dalla Confederazione. Complessivamente queste novità dovrebbero comportare spese finanziarie e legate al personale leggermente inferiori per i Cantoni. Presso la Confederazione le spese legate al personale, e pertanto quelle finanziarie, dovrebbero leggermente aumentare.

Secondo la nuova legge l’osservanza delle disposizioni della pubblicità a livello federale sarà controllata dalla Confederazione non solo in relazione alle bevande spiritose, ma anche alla birra e al vino. In tal modo la Confederazione crea le condizioni per un settore pubblicitario unitario in Svizzera. Attualmente esso sussiste unicamente per le bevande spiritose; la Confederazione controlla il rispetto delle corrispondenti disposizioni della pubblicità con circa due posti di lavoro a tempo pieno.

In considerazione della decisione delle Camere federali per quanto riguarda la pubblicità alla radio e alla televisione, il Consiglio federale prescinde dalla proposta di assoggettare le bevande spiritose, la birra e il vino a disposizioni uniformi sulla pubblicità. Le bevande spiritose continueranno a sottostare a limitazioni più severe della pubblicità rispetto alla birra e al vino. Le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose si orientano alla legge sull’alcool, mentre quelle sulla pubblicità per la birra e il vino si basano sulla legislazione sulle derrate alimentari.

A causa del suo orientamento dettato dalla politica in materia di protezione della salute, l’articolo 43a dell’attuale legge sull’alcool deve essere trasposto nella nuova legge sull’alcol. Con la nuova formula potestativa si chiarisce che non si tratta di un obbligo di sostegno. L’attuale spesa di circa 2,5 milioni di franchi all’anno rimane invariata.

L’esecuzione della legge sull’alcol non comporterà maggiori spese per i Cantoni, ma piuttosto per la Confederazione, almeno nella fase iniziale. Sulla base di una stima approssimativa si può tuttavia presumere che dopo una fase introduttiva l’esecuzione della nuova legge richiederà dai cinque ai sette posti di lavoro a tempo pieno all’interno dell’Amministrazione. I costi della sua esecuzione saranno coperti con le entrate provenienti dall’imposta sulle bevande spiritose.

8.2 Ripercussioni per l’informatica

L’esecuzione della legge sull’alcol non ha ripercussioni particolari sui sistemi informatici.