Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

Il Cantone di Basilea Città (C12) ravvisa la possibilità illimitata di comunicare informazioni ed esige quindi che le relative disposizioni siano adeguate per garantire la protezione dei dati.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio

Il Cantone Ticino (C26) esige che tutte le infrazioni commesse nei confronti dei limiti della pubblicità siano punite con una multa. Secondo il PEV (P4) occorre rimandare anche

all’articolo 4. Quest’ultimo parere è sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1).

L’AWMP (ANE3) nonché i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di rinunciare a un aumento dell’importo delle multe.

Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Secondo il Cantone di Zurigo (C3) bisognerebbe verificare se le misure di diritto amministrativo siano più efficaci, efficienti e pertinenti delle misure penali.

Art. 25 Infrazioni commesse nell’azienda

Con rimando all’articolo 102 capoverso 1 CP, il Cantone di Zurigo (C3) reputa questa disposizione superflua. L’AWMP (ANE3) fa presente che nell’infliggere una sanzione a titolo sussidiario nei confronti di un’azienda bisognerebbe fare uso di grande cautela e chiede pertanto che le multe siano limitate a un massimo di 5000 franchi.

Secondo hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia la questione della colpa è un elemento essenziale ai fini di un’eventuale condanna anche nel caso delle multe amministrative. Essi si oppongo a un regresso a titolo sussidiario nei confronti dell’azienda.

Art. 26 Azione penale

Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di menzionare espressamente nell’articolo 26 che «ai Cantoni (…) spettano altresì il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle decisioni emanate dalle loro autorità conformemente all’articolo 24 della presente legge».

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 30 Disposizioni transitorie

Il Cantone di Svitto (C10) nonché ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV e AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono «termini ragionevoli» per le disposizioni transitorie.